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Associazione di tipo mafioso Art.416 bis

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    Associazione di tipo mafioso: Art.416 bis

    Nella legge Italiana troviamo la fattispecie associativa di tipo mafioso tra i reati contro l'ordine pubblico,Art. 416-bis.
    La proposta di legge n.1581/1980 ritieneva inadeguato l’art. 416 a per configurare la fattispecie incriminatrice del fenomeno mafioso. Nei lavori preparatori , infatti si legge che la nuova figura di reato volta a << comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso [. . .] affidando il raggiungimento degli obbiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale>>

    L'associazione di tipo mafioso ha un attitudine plurioffensiva, in quanto oltre a ledere i beni dell'ordine democratico e dell'ordine pubblico minaccia le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica.
    Il legislatore dell'82 definisce per la prima volta in un testo di legge l' associazione di tipo mafioso, e ne descrive le caratteristiche principali degli associati come il ricorso alla forza intimidatrice , sintetizzata nella formula <<si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva>>, sollevando però non pochi dubbi di natura interpretativa.
    Il legislatore tende ad escludere il compimento concreto di atti intimidatori da parte degli associati in quanto la forza intimidatrice deriva da precedenti atti di violenza e di sopraffazione e della minaccia del ricorso agli stessi metodi.
    La forza intimidatrice deve derivare dal vincolo associativo,e l’associazione estende attorno a se un “consenso” che si origina dalla sottomissione e dall’omertà che l’associazione si è conquistata in precedenza .Si tratta di “un alone di intimidazione diffusa, tale da mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti, posti in essere da questo o quell’associato” (TURONE, 1984).
    Mentre la giurisprudenza oscilla nelle sue sentenze (Cass.1340 febbraio 2000) richiedendo ulteriori elementi necessari per ricostruire il vincolo associativo di carattere mafioso, come i rapporti di omertà, di comparaggio, l'accollo delle spese processuali da parte della cosca.
    Lo sfruttamento della forza intimidatrice deve provocare una condizione di assoggettamento e di omertà, quest'ultima deriva inevitabilmente dallo stato di sottomissione e si manifesta con una forma di rifiuto a collaborare con la giustizia per mezzo di condotte reticenti o di favoreggiamento.
    Il disegno criminale perseguito è più ampio di quello previsto nell'art.416 e la commissione di delitti è finalizzata ad << acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici>>.
    Il legislatore con un successivo intervento normativo (art.11 bis d.l. 8 giugno 1992,n. 306, convertito. in l il 7 agosto 1992, n.356), aggiunge l'ulteriore finalità di << impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali >>, tentando di tipicizzare un fenomeno mafioso di carattere imprenditoriale e politico che, persegue i suoi obbiettivi non solo per mezzo di delitti ma anche avvalendosi di attività lecite.
    Lia Staropoli

    Fonti:
    G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2004
    (Titolo V° del Codice penale).

    TURONE, Le associazioni di tipo mafioso, Milano 18984.

    Cass.1340 febbraio 2000 citata da FIANDACA.
     
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    E' stata la prima volta, che vesisse descritto in un articolo di legge, il concetto di associazione mafiosa.
     
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